Art. 10.
     Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
    Ai  fini  del  conseguimento  del titolo di dottore di ricerca il
progetto di ricerca dovra' consistere in una tesi scritta previamente
esaminata  e  valutata  dalla  commissione  giudicatrice  per l'esame
finale  nell'ambito  di  una  sessione  pubblica in cui il dottorando
discutera' i risultati ottenuti.
    Il   titolo   di   «dottore   di   ricerca»   verra'   rilasciato
dall'Universita' Vita-Salute San Raffaele di Milano.
    La  commissione  giudicatrice  per l'esame finale e' nominata dal
Rettore  dell'Universita' Vita-Salute San Raffaele di Milano, sentito
il  Collegio  dei  docenti,  ed  e' composta da 3 membri scelti tra i
professori   e  ricercatori  universitari  di  ruolo,  specificamente
qualificati  nelle  discipline  attinenti  alle  aree  alle  quali si
riferisce  il corso. Almeno due membri della commissione giudicatrice
devono  appartenere  a Universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti.
La  Commissione  puo'  essere  integrata  da  non piu' di due esperti
esterni   all'Universita',   appartenenti   a  strutture  di  ricerca
pubbliche e private, anche straniere.
    La   avvenuta  pubblicazione  (o  quanto  meno  la  richiesta  di
pubblicazione)  su  riviste internazionali di alto prestigio di uno o
piu'  lavori  scientifici  riguardanti  il  progetto  di tesi, da cui
risulti  una  rilevante partecipazione del dottorando verra' valutata
positivamente  al  fine  della  assegnazione del titolo di dottore di
ricerca  in  Medicina  Molecolare  indirizzo in immunologia di base e
applicata.
    Su    richiesta    del   Collegio   dei   docenti,   il   Rettore
dell'Universita'  Vita-Salute San Raffaele di Milano puo' autorizzare
l'attivazione  di  una  sessione  aggiuntiva  di  esami,  alla  quale
ammettere  a  domanda,  previo  parere  del  Collegio  dei docenti, i
dottorandi  che  per  comprovati  motivi  non siano stati in grado di
presentare  la  loro tesi finale entro il termine previsto. La deroga
al termine fissato non puo' essere superiore ad un anno.