Art. 13.
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
    La  borsa  di  studio  di  cui  all'art. 12  sara'  maggiorata di
contributi   per   la  mobilita',  i  viaggi  e  la  ricerca  di  una
collocazione  professionale  post-dottorato, secondo quanto stabilito
dalla  Commissione  Europea,  alla  luce  dei  documenti  individuati
all'articolo precedente; l'importo sara' in ogni caso da assoggettare
alle  norme  sulla tassazione dei siffatti proventi vigenti nel Paese
ospitante.