Art. 5.
                              Mobilita'
    I candidati, aventi i requisiti per poter partecipare al concorso
di  cui  sopra, al fine della loro destinazione presso uno degli enti
di  cui  all'art. 2,  per  lo  svolgimento  del programma di ricerca,
devono ulteriormente essere in possesso dei seguenti requisiti:
      5.1.  Non devono essere cittadini dello Stato in cui e' situato
l'ente,  partecipante  al  progetto, che, eventualmente, ospitera' il
candidato  per  lo svolgimento dell'attivita' di ricerca; nel caso in
cui  il  candidato  possegga  piu'  di  una cittadinanza, egli potra'
essere eventualmente ospitato dall'ente situato nello Stato in cui il
candidato  non  abbia risieduto nei 5 anni precedenti l'ammissione al
programma.
      5.2.  Nei  tre anni immediatamente precedenti la loro eventuale
ammissione al programma, non devono aver risieduto per piu' di dodici
mesi  ovvero  aver  svolto, per il medesimo siffatto periodo, la loro
principale  attivita' di ricerca nello Stato dell'ente - partecipante
al  progetto  -  che,  eventualmente,  ospitera'  il candidato per lo
svolgimento dell'attivita' di ricerca.
      5.3.  Un  candidato  proveniente  da uno Stato terzo non potra'
svolgere la propria attivita' di ricerca in uno Stato terzo.
      5.4.  In  via  eccezionale, un candidato avente cittadinanza in
uno  degli  Stati  dell'Unione  Europea  ovvero  in  uno  degli Stati
candidati  ad  essere  membri  dell'UE,  potra'  svolgere  la propria
attivita'  di ricerca presso l'ente situato nello Stato della propria
cittadinanza  a  condizione  che  sia  in  grado di provare che abbia
risieduto  ovvero  abbia  svolto  la  propria principale attivita' di
ricerca  in  uno  Stato  terzo per almeno 4 anni, negli ultimi 5 anni
immediatamente antecedenti la sua ammissione.
      5.5.  Le  regole  di  mobilita'  di cui ai precedenti punti del
presente  articolo  non  si  applicano  per  i  candidati  vincitori,
referenziati  da  organizzazioni  internazionali  d'interesse europeo
c.d.   «International   european  interest  organisation»  -  la  cui
maggioranza  dei  membri  e'  costituita da paesi aderenti all'Unione
europea  ovvero  di  Stati  Associati ed avente quale scopo quello di
promuovere  la  cooperazione  scientifica e tecnologica in Europa - o
dal  Centro  di  ricerca  congiunto  della  Commissione europea, c.d.
«JRC».
      5.6.  I  candidati di Stati terzi ammessi al programma potranno
beneficiare   nella  misura  massima  di  3  borse  di  studio  delle
complessive 10 da assegnarsi.
    I  requisiti  di  cui  al  presente articolo, punti 5.1, 5.2, 5.4
richiesti  per  l'ammissione  e  lo svolgimento del programma, devono
essere certificati dal candidato utilizzando il modello allegato 4 da
presentare  unitamente  alla domanda di ammissione al concorso di cui
all'art. 4.  L'Universita'  verifichera'  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal candidato.