Art. 5. Mobilita' I candidati, aventi i requisiti per poter partecipare al concorso di cui sopra, al fine della loro destinazione presso uno degli enti di cui all'art. 2, per lo svolgimento del programma di ricerca, devono ulteriormente essere in possesso dei seguenti requisiti: 5.1. Non devono essere cittadini dello Stato in cui e' situato l'ente, partecipante al progetto, che, eventualmente, ospitera' il candidato per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca; nel caso in cui il candidato possegga piu' di una cittadinanza, egli potra' essere eventualmente ospitato dall'ente situato nello Stato in cui il candidato non abbia risieduto nei 5 anni precedenti l'ammissione al programma. 5.2. Nei tre anni immediatamente precedenti la loro eventuale ammissione al programma, non devono aver risieduto per piu' di dodici mesi ovvero aver svolto, per il medesimo siffatto periodo, la loro principale attivita' di ricerca nello Stato dell'ente - partecipante al progetto - che, eventualmente, ospitera' il candidato per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca. 5.3. Un candidato proveniente da uno Stato terzo non potra' svolgere la propria attivita' di ricerca in uno Stato terzo. 5.4. In via eccezionale, un candidato avente cittadinanza in uno degli Stati dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati candidati ad essere membri dell'UE, potra' svolgere la propria attivita' di ricerca presso l'ente situato nello Stato della propria cittadinanza a condizione che sia in grado di provare che abbia risieduto ovvero abbia svolto la propria principale attivita' di ricerca in uno Stato terzo per almeno 4 anni, negli ultimi 5 anni immediatamente antecedenti la sua ammissione. 5.5. Le regole di mobilita' di cui ai precedenti punti del presente articolo non si applicano per i candidati vincitori, referenziati da organizzazioni internazionali d'interesse europeo c.d. «International european interest organisation» - la cui maggioranza dei membri e' costituita da paesi aderenti all'Unione europea ovvero di Stati Associati ed avente quale scopo quello di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa - o dal Centro di ricerca congiunto della Commissione europea, c.d. «JRC». 5.6. I candidati di Stati terzi ammessi al programma potranno beneficiare nella misura massima di 3 borse di studio delle complessive 10 da assegnarsi. I requisiti di cui al presente articolo, punti 5.1, 5.2, 5.4 richiesti per l'ammissione e lo svolgimento del programma, devono essere certificati dal candidato utilizzando il modello allegato 4 da presentare unitamente alla domanda di ammissione al concorso di cui all'art. 4. L'Universita' verifichera' la veridicita' di quanto dichiarato dal candidato.