Art. 7.

                        Graduatoria di merito

    I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l'ordine  decrescente  della  votazione  complessiva riportata. Detta
graduatoria  sara'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed
affissa  all'albo  dell'Ateneo.  Dalla data di affissione decorrono i
termini per eventuali impugnative.
    Sara' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
suddetta   graduatoria  di  merito  per  aver  riportato  il  maggior
punteggio finale.