Art. 10.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita' di studio e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore l'esclusione dalla scuola di dottorato.
    Le  borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento  di  una  specifica  attivita'  di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
    L'Universita'  garantisce,  per  tutta  la  durata  del corso, la
copertura   assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'  civile,
limitatamente  alle  attivita'  che  si  riferiscono  alla  scuola di
dottorato di ricerca.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del  corso  di  dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni,  e  puo'  usufruire  della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
    In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta  la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso
di dottorato.