Art. 10. False dichiarazioni Si precisa che ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 le dichiarazione mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si riserva la facolta' di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati. Qualora una dichiarazione risultasse mendace, nei confronti del responsabile verra' applicata la sanzione della decadenza dal servizio.