Art. 2. Requisiti specifici di ammissione a) diploma di laurea in medicina veterinaria; b) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso; c) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di sanita' animale o in discipline equipollenti, e specializzazione nella disciplina di sanita' animale o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di dieci anni nella disciplina; d) curriculum professionale concernente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, in cui sia documentata una specifica attivita' professionale. Si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997; e) attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sara' conferito l'incarico di direttore della struttura complessa avra' l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 entro un anno dall'inizio dell'incarico in attuazione di quanto previsto dall'art. 165, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502 cosi' come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/1999. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, l'anzianita' di servizio deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici. Ai fini delle equiparazione dei servizi prestati presso enti o strutture sanitarie si applica quanto previsto dal primo comma, lettera n), dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari. Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'.