Art. 3. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto, il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) eta' non inferiore agli anni diciotto; c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; d) laurea (L) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ovvero i corrispondenti titoli di studio denominati diploma di laurea e laurea specialistica (DL e LS/LM) o altro titolo equipollente per legge. Si ritengono equivalenti i titoli di studio conseguiti all'estero, che siano stati dichiarati equivalenti a quelli suindicati secondo la normativa vigente dall'autorita' italiana competente; sara' cura del candidato indicare nella domanda di partecipazione al concorso il provvedimento di equivalenza (ovvero la richiesta di provvedimento ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001); e) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; f) adeguata conoscenza della lingua italiana; g) per i concorrenti di sesso maschile, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, oppure dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile nonche' interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 2. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.