Art. 11. Graduatoria La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 9 del presente bando, tenuto conto anche dei punteggi conseguiti ai sensi dell'art. 8. Tale graduatoria sara' sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine che, tenute presenti le disposizioni in materia di «preferenza» di cui al comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, formera' la graduatoria definitiva e procedera' alla dichiarazione dei vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso.