Art. 11.

                             Graduatoria

    La  commissione  esaminatrice  formera' la graduatoria di merito,
secondo  l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva,
di cui all'art. 9 del presente bando, tenuto conto anche dei punteggi
conseguiti  ai  sensi  dell'art. 8. Tale graduatoria sara' sottoposta
all'approvazione  del  Consiglio  dell'Ordine che, tenute presenti le
disposizioni in materia di «preferenza» di cui al comma 4 dell'art. 5
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  formera'  la  graduatoria  definitiva e
procedera'  alla  dichiarazione  dei  vincitori, nei limiti dei posti
messi a concorso.