Art. 13. Termine della procedura concorsuale - Pari opportunita' La procedura concorsuale sara' ultimata entro il termine massimo previsto per legge ai sensi dell'art. 11, comma 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. L'unita' organizzativa competente per l'istruttoria delle domande e per degli atti del procedimento connessi all'espletamento della procedura concorsuale e' il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova, presso il quale ciascun candidato puo' esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso di cui alla legge n. 241/1990. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto della legge n. 125/1991.