Art. 13.

       Termine della procedura concorsuale - Pari opportunita'

    La  procedura concorsuale sara' ultimata entro il termine massimo
previsto  per  legge  ai  sensi  dell'art. 11,  comma  5  decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994.
    L'unita' organizzativa competente per l'istruttoria delle domande
e  per  degli  atti  del procedimento connessi all'espletamento della
procedura  concorsuale  e' il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Padova,  presso  il quale ciascun candidato puo' esercitare i diritti
di  accesso e partecipazione al procedimento stesso di cui alla legge
n. 241/1990.
    Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto
della legge n. 125/1991.