Art. 14. Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia. L'assenza alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui e' dichiarata aperta la singola prova e pur se essa non dipenda dalla volonta' dei singoli concorrenti. La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all'accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso. Il presidente: Chiello Il segretario: Locatelli