Art. 14.

                         Disposizioni finali

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.
      L'assenza  alle  prove  d'esame sara' considerata come rinuncia
alla selezione, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui e'
dichiarata  aperta  la  singola prova e pur se essa non dipenda dalla
volonta' dei singoli concorrenti.
    La   partecipazione   alla   selezione   obbliga   i  concorrenti
all'accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.
                                               Il presidente: Chiello
Il segretario: Locatelli