Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      diploma   di  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  ovvero
diploma di laurea specialistica in giurisprudenza;
      abilitazione all'esercizio della professione forense;
      cittadinanza  italiana;  tale  requisito non e' richiesto per i
soggetti  appartenenti  alla Unione europea, fatte salve le eccezioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
7 febbraio   1994,   n. 174,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
15 febbraio 1994, n. 61;
      eta' non inferiore a 18 anni;
      godimento   dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
      assenza  di  condanne  penali e di procedimenti penali in corso
per  reati  che  impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione    del    rapporto   di   impiego   con   una   Pubblica
amministrazione;
      idoneita'  fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre  a  visita  medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera c1), del decreto del Presidente della
Repubblica  10 gennaio  1957, n. 3, ovvero siano stati licenziati per
motivi disciplinari.
    I  requisiti  sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazioni delle domande ed anche alla
data di immissione in servizio.