Art. 3. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, ovvero diploma di laurea specialistica in giurisprudenza; abilitazione all'esercizio della professione forense; cittadinanza italiana; tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994, n. 61; eta' non inferiore a 18 anni; godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica amministrazione; idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera c1), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano stati licenziati per motivi disciplinari. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazioni delle domande ed anche alla data di immissione in servizio.