Art. 4.

                     Presentazione delle domande

    Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e
debitamente  firmate,  secondo  l'allegato A, dovranno essere inviate
esclusivamente  a  mezzo  raccomandata  a.r. indirizzata al Consiglio
dell'Ordine  degli  avvocati  di  Padova,  via  Tommaseo,  55 - 35131
Padova,  entro  e  non  oltre  il termine perentorio di trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  dell'avviso  del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La data
di  spedizione  delle  domande e' stabilita e comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
    Il  termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo,  si  intende  prorogato  di  diritto  al giorno seguente non
festivo.
    Non  saranno  comunque  prese  in  considerazione le domande che,
anche  se  spedite  nei  termini, pervengano all'Ente oltre il decimo
giorno  successivo  a quello di scadenza del termine di presentazione
delle domande.
    L'Amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva notifica
del   cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne'  per
eventuali     disguidi     postali    non    imputabili    a    colpa
dell'Amministrazione stessa.
    Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  decreto legislativo
n. 196/2003 si informa che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Padova   si   impegna  a  rispettare  il  carattere  riservato  delle
informazioni  fornite  dal  candidato;  tutti i dati raccolti saranno
trattati  solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed
alla  eventuale  gestione  del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
    I  candidati  portatori di handicap dovranno specificare con nota
scritta,  distinta,  da  allegare  alla  domanda  di  partecipazione,
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonche'
segnalare    l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi   per
l'espletamento delle prove.
    Per   i   candidati  l'ammissione  al  concorso  o  all'eventuale
preselezione  viene  disposta  sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti prescritti per l'assunzione.
    Ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste  dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
qualora  da  controlli  emerga la non veridicita' della dichiarazione
resa  dal  concorrente,  ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,  il  medesimo  decade dai
benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
    L'Ente  si  riserva  in ogni momento della procedura selettiva la
facolta'  di  procedere  alla verifica delle dichiarazioni presentate
dai candidati.
    Prima  della  stipulazione  del  contratto  individuale di lavoro
dovra'  essere  certificato  il  possesso  di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione.
    Gli  aspiranti  concorrenti, al momento della presentazione della
domanda,   non   sono   tenuti   ad  allegare  alcuna  documentazione
comprovante  le  suddette  dichiarazioni  in  quanto  i  requisiti di
ammissione    e   gli   altri   titoli   posseduti   possono   essere
autocertificati   nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione
semplicemente firmando in calce la stessa.
    I   candidati   che   presenteranno   dichiarazioni   incomplete,
insufficienti  e  comunque  prive  degli  elementi  richiesti saranno
esclusi dalla selezione.