Art. 4. Presentazione delle domande Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, secondo l'allegato A, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova, via Tommaseo, 55 - 35131 Padova, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano all'Ente oltre il decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 si informa che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati raccolti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. I candidati portatori di handicap dovranno specificare con nota scritta, distinta, da allegare alla domanda di partecipazione, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. Per i candidati l'ammissione al concorso o all'eventuale preselezione viene disposta sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non veridicita' della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Ente si riserva in ogni momento della procedura selettiva la facolta' di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati. Prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro dovra' essere certificato il possesso di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. Gli aspiranti concorrenti, al momento della presentazione della domanda, non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni in quanto i requisiti di ammissione e gli altri titoli posseduti possono essere autocertificati nella domanda di partecipazione alla selezione semplicemente firmando in calce la stessa. I candidati che presenteranno dichiarazioni incomplete, insufficienti e comunque prive degli elementi richiesti saranno esclusi dalla selezione.