Art. 9. Valutazione delle prove Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte la votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata se il candidato avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30. La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto conseguito nella prova orale e dal punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli di cui all'art. 8.