Art. 9.

                       Valutazione delle prove

    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato  in  ciascuna  delle  prove  scritte la votazione di almeno
21/30.  La  prova  orale  si  intende  superata se il candidato avra'
ottenuto  la  votazione  di almeno 21/30. La votazione complessiva e'
determinata  dalla  somma dei voti riportati nelle prove scritte, dal
voto  conseguito nella prova orale e dal punteggio conseguito in sede
di valutazione dei titoli di cui all'art. 8.