Art. 9.

                             Prova orale

    I  concorrenti  che  superano  la prova scritta vengono ammessi a
sostenere  la  prova  orale  come  da  programma allegato. Tale prova
consiste in una conversazione in lingua inglese di livello avanzato e
in  un  colloquio  finalizzato  a verificare le conoscenze di base di
storia, diritto, economia ed informatica.
    La  prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo  di  50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione minima di 30 punti.
    In   occasione   della   prova   orale   e'  prevista  anche  una
conversazione facoltativa nella lingua straniera eventualmente scelta
dal  candidato tra tedesco, francese o spagnolo; essa e' valutata con
l'attribuzione  di  un  punteggio  fino  a un massimo di 3 punti, non
computabili nel punteggio della prova orale ma utili a determinare il
punteggio complessivo di cui al successivo art. 11.
    Ai  candidati  verra'  data comunicazione scritta delle votazioni
riportate   in   tale   prova   e   dell'esito  finale  del  concorso
all'indirizzo specificato nella domanda di partecipazione.