Art. 9. Prova orale I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a sostenere la prova orale come da programma allegato. Tale prova consiste in una conversazione in lingua inglese di livello avanzato e in un colloquio finalizzato a verificare le conoscenze di base di storia, diritto, economia ed informatica. La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione minima di 30 punti. In occasione della prova orale e' prevista anche una conversazione facoltativa nella lingua straniera eventualmente scelta dal candidato tra tedesco, francese o spagnolo; essa e' valutata con l'attribuzione di un punteggio fino a un massimo di 3 punti, non computabili nel punteggio della prova orale ma utili a determinare il punteggio complessivo di cui al successivo art. 11. Ai candidati verra' data comunicazione scritta delle votazioni riportate in tale prova e dell'esito finale del concorso all'indirizzo specificato nella domanda di partecipazione.