Art. 11.

                        Graduatoria di merito

    La  commissione esaminatrice formera' due distinte graduatorie di
merito   secondo   l'ordine   dei   punti  ottenuti  nella  votazione
complessiva di cui all'art. 9.
    Il  Consiglio  delibera  le graduatorie finali nel rispetto delle
riserve e preferenze, di cui agli articoli 3 e 9 del presente bando.
    I   vincitori   del  concorso  saranno  assunti  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.