Art. 11. Graduatoria di merito La commissione esaminatrice formera' due distinte graduatorie di merito secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 9. Il Consiglio delibera le graduatorie finali nel rispetto delle riserve e preferenze, di cui agli articoli 3 e 9 del presente bando. I vincitori del concorso saranno assunti con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.