Art. 12. Documentazione per l'assunzione in servizio I vincitori dovranno presentare ai sensi delle vigenti disposizioni, la seguente documentazione: 1) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) dalla quale risulti: a) il luogo e la data di nascita; b) la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici, con indicazione che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del bando di concorso; c) l'assenza di condanne penali; d) le condanne penali subite (con indicazione del loro passaggio in giudicato o meno); e) i carichi pendenti; f) le misure di sicurezza subite o procedimenti in corso per la loro applicazione; g) il titolo di studio posseduto ed il relativo punteggio conseguito; 2) documentazione attestante l'esperienza lavorativa biennale richiesta; 3) certificato medico in carta semplice rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato e' idoneo al servizio continuativo ed incondizionato al quale concorre. Il certificato dovra' contenere un'esatta descrizione di eventuali menomazioni, nonche' la dichiarazione che esse non influiscono sulla attitudine fisica all'impiego. L'ISVAP si riserva la facolta' di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo e di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. La documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili potra' essere regolarizzata a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito.