Art. 12.

             Documentazione per l'assunzione in servizio

    I   vincitori   dovranno   presentare   ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni, la seguente documentazione:
      1)  dichiarazione  in  carta  semplice,  resa  ai  sensi  degli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) dalla quale risulti:
        a) il luogo e la data di nascita;
        b) la  cittadinanza ed il godimento dei diritti politici, con
indicazione  che  tali  requisiti  erano posseduti anche alla data di
scadenza del bando di concorso;
        c) l'assenza di condanne penali;
        d) le  condanne  penali  subite  (con  indicazione  del  loro
passaggio in giudicato o meno);
        e) i carichi pendenti;
        f) le  misure di sicurezza subite o procedimenti in corso per
la loro applicazione;
        g) il  titolo  di  studio  posseduto ed il relativo punteggio
conseguito;
      2)  documentazione  attestante l'esperienza lavorativa biennale
richiesta;
      3) certificato medico in carta semplice rilasciato dall'Azienda
sanitaria  locale  competente  per territorio o da un medico militare
dal quale risulti che il candidato e' idoneo al servizio continuativo
ed  incondizionato al quale concorre. Il certificato dovra' contenere
un'esatta   descrizione   di   eventuali   menomazioni,   nonche'  la
dichiarazione  che  esse  non  influiscono  sulla  attitudine  fisica
all'impiego.
    L'ISVAP si riserva la facolta' di sottoporre i vincitori a visita
medica  di  controllo  e  di  procedere  ad  idonei  controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.
    La  documentazione  incompleta  o affetta da vizi sanabili potra'
essere  regolarizzata  a  pena  di decadenza, entro trenta giorni dal
ricevimento di apposito invito.