Art. 3. Riserva dei posti Un quinto dei posti messi a concorso (uno) di cui al profilo A dell'art. 1 e' riservato, ai sensi dell'art. 7 del regolamento del personale dell'Isvap, in deroga al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2, ai dipendenti dell'Autorita' con la qualifica di impiegato della carriera operativa in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado con almeno cinque anni di anzianita' nella carriera e al personale ex prima categoria con mansioni di concetto con almeno cinque anni di anzianita' nella stessa carriera, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. II diritto alla riserva dei posti e' accertato d'ufficio. Il posto riservato che rimane scoperto per mancanza di concorrenti o per inidoneita' dei medesimi e' assegnato ai concorrenti secondo l'ordine della graduatoria.