Art. 3.

                          Riserva dei posti

    Un  quinto  dei  posti messi a concorso (uno) di cui al profilo A
dell'art. 1  e'  riservato,  ai sensi dell'art. 7 del regolamento del
personale dell'Isvap, in deroga al possesso dei requisiti di cui alle
lettere  a)  e b) del precedente art. 2, ai dipendenti dell'Autorita'
con  la  qualifica  di impiegato della carriera operativa in possesso
del  diploma  di  scuola  media superiore di secondo grado con almeno
cinque  anni  di  anzianita'  nella  carriera e al personale ex prima
categoria  con  mansioni  di  concetto  con  almeno  cinque  anni  di
anzianita'  nella  stessa carriera, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda.
    II diritto alla riserva dei posti e' accertato d'ufficio.
    Il   posto   riservato   che  rimane  scoperto  per  mancanza  di
concorrenti   o   per   inidoneita'  dei  medesimi  e'  assegnato  ai
concorrenti secondo l'ordine della graduatoria.