Art. 4. Commissione esaminatrice Le borse di studio vengono conferite dal Governatore della Banca d'Italia ai candidati dichiarati vincitori dalla Commissione nominata dal Governatore stesso. La Commissione e' composta da sette membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari. La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo tematico indicato all'art. l e l'argomento della tesi di laurea e degli eventuali altri lavori presentati, escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza. Successivamente la Commissione valuta il merito delle tesi e degli eventuali altri lavori e tiene altresi' conto del curriculum degli studi e delle eventuali attivita' professionali nonche' del programma degli studi che il candidato si prefigge di compiere e delle universita' presso le quali intende fruire della borsa di studio.