Art. 7. Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e termini di invio. Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono comprese anche le dichiarazioni relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati. L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' requisiti di partecipazione comporta la revoca dell'assegnazione della borsa di studio e preclude la possibilita' di essere chiamato a sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 13.