Art. 7.
    Le  borse  di  studio  verranno  conferite  ai candidati ritenuti
meritevoli  in  base  al  giudizio  insindacabile  di una commissione
nominata  dal  direttore  generale dell'ICE, tenendo conto che per la
valutazione  il  peso  da  attribuire ai titoli, alla prova scritta e
alla prova orale sara' rispettivamente del 30%, del 50% e del 20%.
    A  parita'  di  punteggio  la borsa verra' conferita al candidato
piu' giovane.