Art. 7. Le borse di studio verranno conferite ai candidati ritenuti meritevoli in base al giudizio insindacabile di una commissione nominata dal direttore generale dell'ICE, tenendo conto che per la valutazione il peso da attribuire ai titoli, alla prova scritta e alla prova orale sara' rispettivamente del 30%, del 50% e del 20%. A parita' di punteggio la borsa verra' conferita al candidato piu' giovane.