Art. 8.
            Formazione ed approvazione della graduatoria
    Il  punteggio  complessivo e' dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d'esame.
    La  graduatoria  definitiva  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza delle riserve previste dal
precedente  art. 1  e, in caso di parita' di merito, delle preferenze
previste  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 487/1994.
    Sono  dichiarati  vincitori  del  concorso, i candidati utilmente
collocati   nella   graduatoria   di  merito  nei  limiti  dei  posti
complessivamente messi a concorso.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata   con   ordinanza   del   direttore  amministrativo  ed  e'
immediatamente  efficace.  Detta ordinanza sara' pubblicata nell'albo
dell'Universita'   degli   studi   di   Ferrara   e   nel  sito  Web:
http://www.unife.it/concorsi.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    La  graduatoria  rimarra' efficace per un termine di ventiquattro
mesi   dalla  data  di  pubblicazione  sopraindicata,  per  eventuali
coperture  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.