Allegato


BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA -
XXII CICLO - CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
 DEL SANNIO (Emanato con decreto rettorale n. 2 del 4 gennaio 2007).

                               Art. 1.

                        I s t i t u z i o n e

    E'  istituito il XXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, di
durata  triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi del Sannio.
    Sono  indetti  pubblici  concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati:

Dottorato  di  ricerca  in  «Analisi dei sistemi economici e sociali:
                  impresa, istituzioni, territorio»

    Posti, totale due, cosi' suddivisi:
      borse con fondi M.I.U.R., uno;
      senza borsa di studio, uno.

       Dottorato di ricerca in «Ingegneria dell'informazione»

    Posti, totale dieci, cosi' suddivisi:
      borse con fondi M.I.U.R., tre;
      borsa  di  studio  finanziata  dal MIUR nell'ambito del decreto
ministeriale  n. 492/2005 in «sistemi di telecomunicazione innovativi
a larga banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate
in  materia  di  sicurezza,  prevenzione  e  intervento  in  caso  di
catastrofi naturali», uno;
      borsa  di  studio  finanziata  dal MIUR nell'ambito del decreto
ministeriale n. 492/2005 in «ICT e componentistica elettronica», uno;
      senza borsa di studio, cinque.

   Dottorato di ricerca in «I problemi civilistici della persona»

    Posti, totale sei, cosi' suddivisi:
      borse con fondi M.I.U.R., tre;
      senza borsa di studio, tre.

     Dottorato di ricerca in «Scienze della terra e della vita»

    Posti, totale quattordici, cosi' suddivisi:
      borse con fondi M.I.U.R., tre;
      borsa  di  studio  finanziata  dal MIUR nell'ambito del decreto
ministeriale 9 agosto 2004, n. 263 in «Biotecnologie», uno;
      borse  di studio finanziate dalla Biogem sc.a.r.l. per ricerche
nel campo «Biotecnologico», tre;
      senza borsa di studio, sette.
    I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti  provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da strutture produttive private.
    I posti del dottorato rientrano nelle seguenti categorie:
      a) posti con borse di studio finanziate con:
        fondi ministeriali;
        convenzioni  con  soggetti  pubblici e privati in possesso di
requisiti  di  elevata  qualificazione  culturale  e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee;
      b) posti  senza  borsa  di studio e con il pagamento di tasse e
contributi per l'accesso e la frequenza.
                               Art. 2.

                    Accesso ai corsi di dottorato

    Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine  per  la  presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso dei seguenti titoli:
      laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento);
      diploma   di   laurea   conseguito   ai  sensi  dei  precedenti
ordinamenti  didattici  (il  cui  corso  legale  abbia  durata almeno
quadriennale) (vecchio ordinamento);
      titolo  accademico  equipollente  conseguito presso universita'
straniere.
    Coloro  che  siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia'  stato  dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell'ammissione
al dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato per il
quale viene inoltrata la domanda.
    In  tal  caso  i  candidati  dovranno  allegare  alla  domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e
legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze  italiane del Paese di
provenienza,   nel   rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di
ammissione   degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.
                               Art. 3.

        Termine di presentazione delle domande di ammissione

    Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Universita'
degli  studi  del  Sannio,  piazza  Guerrazzi,  1  - 82100 Benevento,
dovranno   essere  trasmesse  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  entro  il  termine  perentorio  di  trenta giorni, dalla
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana, ovvero tramite corriere ovvero consegnate a mano
entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando.
                               Art. 4.

 Requisiti di ammissione e dichiarazioni da formulare nella domanda

    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  dottorato  di  ricerca  di cui al precedente articolo
coloro  i  quali  siano  in  possesso  di  diploma di laurea (vecchio
ordinamento)  o  laurea  specialistica/magistrale (nuovo ordinamento)
ovvero   di   titolo   equipollente   conseguito  presso  universita'
straniere.  Gli  interessati  devono  redigere  la domanda secondo il
fac-simile  allegato  al  presente bando, di cui fa parte integrante,
con tutti gli elementi in esso richiesti.
    E'  richiesta  altresi'  la  conoscenza approfondita della lingua
inglese.
    I  candidati  nella  domanda  di  ammissione  dovranno,  sotto la
propria responsabilita', dichiarare:
      le  proprie  generalita',  la  data  e  il luogo di nascita, la
residenza   e   il   recapito   eletto   agli  effetti  del  concorso
(specificando   il   codice   di   avviamento  postale  e  il  numero
telefonico);
      la propria cittadinanza;
      la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso cui
e'  stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
un'universita'  straniera,  nonche' la data del decreto rettorale con
il  quale  e' stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure, nel caso
in  cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, la
richiesta  di  dichiarazione  di equipollenza corredata dai documenti
utili  a consentire al collegio dei docenti la medesima, ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato;
      il  dottorato  di  ricerca  per  il  quale il candidato intende
concorrere.
    I   candidati  nella  domanda  di  ammissione  dovranno  altresi'
autorizzare  gli uffici competenti al trattamento dei dati personali,
ai  sensi  del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice
in materia di protezione dei dati personali»).
    I  portatori  di handicap sono tenuti ai sensi dell'art. 20 della
legge  5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  del
concorso.
    In calce alla domanda i candidati devono dichiarare di impegnarsi
a frequentare a tempo pieno il dottorato secondo le modalita' fissate
dal collegio dei docenti.
    I candidati dovranno inoltre presentare unitamente alla domanda:
      curriculum vitae, indicando eventuali titoli posseduti;
      lettera   a   cura   del   candidato  con  l'indicazione  delle
motivazioni   alla   partecipazione   al  dottorato  con  particolare
riferimento  agli  interessi  di  ricerca e ai campi che si intendono
approfondire;
      eventuali lettere di presentazione.
    L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il caso
di  dispersione  di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della  residenza  e/o  del  recapito  da  parte  degli aspiranti o da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
                               Art. 5.

                           Prove di esame

    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato,  la  sua attitudine alla ricerca e una discreta conoscenza
di almeno una lingua straniera.
    Il  calendario  della  prova scritta, con l'indicazione di luogo,
giorno e ora, sara' reso noto ai candidati, con avviso pubblicato sul
sito   internet   dell'Ateneo   www.unisannio.it,   nonche'  all'albo
ufficiale dell'Ateneo.
    La  data del colloquio, qualora non sia resa nota contestualmente
alla  data  della prova scritta, sara' comunicata con un preavviso di
venti giorni.
    Il  termine  dei  venti  giorni  potra' essere ridotto in caso di
rinuncia  scritta  ai  termini  di  preavviso  da  parte  di  tutti i
partecipanti alla prova scritta.
    Gli  avvisi  pubblicati  sul  sito  avranno  valore  di  notifica
ufficiale, non saranno pertanto inoltrate comunicazioni personali.
    Per  sostenere  le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera  postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.
    Su  proposta  del  collegio  dei  docenti,  i candidati stranieri
potranno  sostenere le prove d'esame presso istituzioni universitarie
estere sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Universita'
degli  studi  del  Sannio.  Nell'ambito  della  predetta  convenzione
saranno disciplinate le modalita' di svolgimento delle prove.
                               Art. 6.

Procedura    d'esame:    dottorato    di   ricerca   in   «Ingegneria
       dell'informazione» e «Scienze della terra e della vita»

    I candidati che vogliano concorrere per posti con borse di studio
finanziate  da  soggetti  pubblici  o  privati ed associate a un tema
specifico  dovranno sostenere un colloquio aggiuntivo su tale tema. A
tale scopo, prima della prova scritta sara' distribuito agli studenti
un  modulo  in  cui  si  specificano  le borse a concorso, segnalando
inoltre  agli  studenti  l'eventuale  presenza  di borse di studio in
aggiunta  rispetto a quelle indicate nel bando. Gli studenti dovranno
compilare  il modulo indicando a quali borse desiderano concorrere (a
tema  e/o  generiche),  potendo scegliere piu' d'una opzione. Inoltre
gli  studenti  devono  indicare  le  priorita'  di interesse verso le
diverse  borse  a  cui concorrere. Il modulo dovra' essere restituito
dai  candidati  alla  commissione  al  momento  della  consegna dello
scritto.  La  scelta  e  le  preferenze  espresse  sono irrevocabili.
Potranno  sostenere  il  colloquio  aggiuntivo  su  un tema specifico
associato  alla  borsa  solo  i  candidati  che  abbiano  indicato la
volonta'  di  concorrere  alla borsa nel modulo consegnato al termine
dello  scritto  e purche' abbiano superato lo scritto ed il colloquio
generale.  Il  colloquio  aggiuntivo  si  intende superato solo se il
candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60.
    Al   termine  delle  prove  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati dai candidati nella prova scritta e nel colloquio generale.
Tale  graduatoria  e' utile per la determinazione dei posti con borsa
di  studio generica e senza borsa di studio, fino all'esaurimento dei
posti disponibili e degli idonei non ammessi. Inoltre, la commissione
stila una graduatoria per ogni borsa di studio finanziata da soggetti
pubblici o privati ed associata a un tema specifico. Tale graduatoria
e'  ottenuta  sommando  il  voto  della  prova scritta, del colloquio
generale  e  del  relativo  colloquio  aggiuntivo  sul tema specifico
associato  alla  borsa  ed  e'  utile solo per l'assegnazione di tale
borsa.  Le  borse  di studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella  relativa  graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse
dai candidati nell'apposito modulo.
    Le   eventuali   borse   di  studio  che  dovessero  essere  rese
disponibili  successivamente  allo  svolgimento  della  prova scritta
potranno  essere  esclusivamente  utilizzate per lo scorrimento della
graduatoria generale.
                               Art. 7.

Commissioni  giudicatrici,  valutazione  delle prove e graduatorie di
                               merito

    Le  commissioni  giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di  dottorato  saranno  formate  e  nominate  nel  rispetto di quanto
previsto   dall'art. 5,   comma 5,  del  regolamento  di  Ateneo  per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
    Ogni   commissione   dispone,   per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Relativamente  al  colloquio,  la  commissione giudicatrice, alla
fine  di  ogni  seduta,  forma  l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno di loro.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo della facolta'
presso la quale si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    In  caso  di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Gli  atti  concorsuali  sono  pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso  nei  modi  stabiliti  dalla legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 8.

                  Ammissione ai corsi di dottorato

    I  candidati  saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria  di  merito  fino  alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per una sola di loro.
    L'ammissione  e  la  frequenza ai corsi di dottorato, anche senza
borsa  di  studio, e' incompatibile con l'iscrizione e la frequenza a
corsi  di dottorato presso altre istituzioni universitarie italiane o
straniere.
                               Art. 9.

                  Iscrizione ai corsi di dottorato

    I  candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale    di    merito    devono    presentare    o   far   pervenire
all'Amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
quindici  giorni,  che  decorre  dal giorno successivo a quello della
ricezione dell'invito, i seguenti documenti:
      1) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
      2) due  fotografie  recenti  e  di  uguale  formato (cm 4x4,5),
firmata a tergo;
      3) dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  che  attesti  il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
        cittadinanza;
        diploma  di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
      5) dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 relativamente ai seguenti punti:
        a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato;
        b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
o, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato;
        c) di  impegnarsi,  qualora  intenda  intraprendere attivita'
esterne,  anche  occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
preventiva al coordinatore del corso.
    Nell'ipotesi in cui le attivita' esterne diano luogo a situazioni
di  incompatibilita' rispetto alla partecipazione e alla frequenza al
corso, e' il collegio dei docenti, su richiesta del coordinatore, che
ne autorizza o meno lo svolgimento.
    Coloro  che  intendano  fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
      di  non  avere  gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato;
      l'impegno  a  non cumulare la borsa di studio con altre borse a
qualsiasi  titolo  conferite,  ad  eccezione  di  quelle  concesse da
istituzioni  nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Coloro  che sono ammessi, senza borsa, al corso di dottorato sono
tenuti,  infine,  a dichiarare il reddito personale complessivo annuo
lordo.
    I  titolari  di  borsa  di  studio  sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
    I  cittadini  stranieri non appartenenti all'Unione europea, sono
tenuti,   infine,   a   presentare   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione,  ai  sensi  dell'art. 46  del  decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/2000, che attesti:
      a) il  possesso,  ad  eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
      b) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza.
    Il  collegio  dei  docenti  si  riserva  di esaminare i cittadini
stranieri,   tramite   l'espletamento   di  apposito  colloquio,  per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua italiana.
    Coloro  che  non  avranno  provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione  entro  il  predetto  termine o che avranno rilasciato
dichiarazioni   mendaci   saranno   dichiarati   decaduti;  nei  loro
confronti,  se  previste  dalla  legge,  si  applicheranno  ulteriori
sanzioni.
    I  posti  resisi  vacanti entro e non oltre la data di inizio dei
corsi  saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito.
    In  caso  di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di  studio l'Amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro  che  subentrano  il  contributo  per l'accesso e la frequenza
eventualmente gia' versato.
                              Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  sono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine  definito  nelle  rispettive graduatorie generali di merito,
salvo quanto previsto al precedente art. 6.
    A  parita'  di  merito la preferenza e' stabilita con riferimento
alla  situazione  economica  dei  candidati, ai sensi del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9 aprile 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
    L'importo  lordo  annuale  della  borsa  di  studio ammonta e' di
Euro 10.561,54  al  lordo  degli  oneri  previdenziali a carico dello
studente   e  sara'  adeguata  agli  eventuali  aumenti  previsti  da
disposizioni di legge.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere,  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
    Il  pagamento  della  borsa  e'  effettuato  in  rate  bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore del corso e trasmessa al rettore.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato, per eventuali
periodi  di  soggiorno  all'estero superiori ad un mese, nella misura
del 50%.
    Il   collegio  dei  docenti  autorizza  i  dottorandi  a  recarsi
all'estero  per i predetti periodi di soggiorno previa verifica della
relativa copertura finanziaria.
    La  richiesta  di incremento della borsa per periodi di soggiorno
all'estero  deve  essere  trasmessa  al  rettore dal coordinatore del
corso.  Il  coordinatore  e'  tenuto, altresi', a rilasciare apposita
dichiarazione  che  attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita'  del  dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
    I  dottorandi possono ricevere il rimborso delle spese di viaggio
e  di  soggiorno per lo svolgimento, sia in Italia sia all'estero, di
attivita'  formative  e di ricerca, nonche' al pagamento di eventuali
spese  di  iscrizione e di frequenza a convegni e a corsi organizzati
da   istituzioni   universitarie   e  di  ricerca  straniere,  previa
autorizzazione del tutor e del coordinatore del corso.
    Chi  abbia  fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato,
anche  per  un  solo  anno,  non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.
                              Art. 11.

Tassa regionale e contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di
                         dottorato - Esoneri

    I dottorandi, sono tenuti al pagamento annuale di:
      a) tassa  regionale  per  il diritto allo studio universitario,
stabilita in Euro 62,00;
      b) Tasse  e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato  ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, determinata in
Euro 5.164,57.
    L'importo di cui al punto b subisce le seguenti variazioni:
      esonero   totale,   qualora  il  reddito  familiare  annuo  del
dottorando non sia superiore a Euro 15.493,71;
      per  reddito da Euro 15.493, 71 a Euro 25.822,84, riduzione del
70% (settanta);
      per  reddito da Euro 25.822, 84 a Euro 36.151,98, riduzione del
50% (cinquanta);
      per reddito da Euro 36.151, 1998 a Euro 46.481,12 riduzione del
30% (trenta).
    La  condizione  di  reddito  deve  essere sempre accompagnata dal
requisito  di  non  aver conseguito l'ultima laurea da piu' di cinque
anni dalla scadenza del bando di dottorato.
    Inoltre e' stabilito:
      l'esonero  totale  per  i  titolari  di  borse di studio per il
dottorato e per gli invalidi con invalidita' superiore al 66%;
      l'esonero  parziale  con una riduzione del 50% (cinquanta), per
gli  invalidi con un'invalidita' compresa tra il 45% (quarantacinque)
e il 65% (sessantacinque).
    La  tassa dovra' essere versata in due soluzioni di pari importo,
di  cui  una  al  momento dell'inizio dell'anno di corso e la seconda
entro la fine del medesimo anno di corso.
    L'esonero  totale dal pagamento dei contributi per l'accesso e la
frequenza  ai  corsi di dottorato per merito e' stabilito con decreto
rettorale, su proposta del collegio dei docenti.
    Per  il  primo  anno  di  corso,  la  proposta e' formulata dalla
commissione giudicatrice per l'ammissione al corso.
    A  parita'  di  merito  l'esonero puo' essere concesso sulla base
della  valutazione  della  situazione economica, determinata ai sensi
del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Tutti  gli  iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti
al  pagamento  della  tassa  regionale  ad eccezione dei portatori di
handicap,  con  invalidita'  riconosciuta  o superiore al 66% e degli
studenti che ricevono la borsa di studio a qualsiasi titolo.
                              Art. 12.

                        Obbligo di frequenza

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  svolgere  tutte le attivita' formative, di studio e di ricerca
nelle  strutture  a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal
collegio dei docenti.
    Il  collegio  dei  docenti  del corso di dottorato in «I problemi
civilistici  della  persona»  ha  fissato  l'obbligo  settimanale  di
frequenza su tre giorni.
    L'Universita'  garantisce,  nel  medesimo  periodo,  la copertura
assicurativa  per  infortuni  e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato.
    Eventuali   differimenti   della  data  di  inizio  del  corso  o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
      a) che   si  trovino  nelle  condizioni  previste  dalla  legge
30 dicembre 1971, n. 1204;
      b) che   si   assentino   per   malattia  grave  e  prolungata,
opportunamente documentata.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  dei
predetti  obblighi  per  un  periodo superiore ai sessanta giorni, il
collegio   dei   docenti  propone,  con  propria  motivata  delibera,
trasmessa  al  rettore,  l'esclusione del dottorando dal corso. A tal
fine  il  coordinatore  del  corso,  entro  sessanta  giorni, convoca
d'ufficio il collegio dei docenti.
    Il  dottorato  escluso  dal  corso e' obbligato a restituire, per
l'anno   di   riferimento,  tutte  le  rate  della  borsa  di  studio
eventualmente gia' riscosse.
                              Art. 13.

           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

    Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore a chi ha
conseguito,  a  conclusione  del corso, risultati di rilevante valore
scientifico  documentati  da una dissertazione finale scritta o da un
lavoro  grafico.  I  predetti  risultati  vengono  accertati  da  una
commissione la cui costituzione e' stabilita dal decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999.
    L'Universita'  cura successivamente il deposito della tesi presso
le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
                              Art. 14.

                           Norme di rinvio

    L'Amministrazione   universitaria   in   attuazione  della  legge
n. 675/1996  e  successive integrazioni e modificazioni si impegna ad
utilizzare  i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento
delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
    Per  quanto  non  previsto  o disciplinato dal presente bando, si
richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998,   n. 210,   nel  decreto  ministeriale  30 aprile  1999  e  nel
regolamento  di Ateneo per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi
di dottorato di ricerca, nonche' la normativa vigente in materia.
    Ulteriori  informazioni  saranno  disponibili  sul  sito internet
all'indirizzo http://www.unisannio.it/ateneo/didattica/dottorato
      Benevento, 4 gennaio 2007
                                           Il rettore: Bencardino