Art. 4.
    Le  domande  di  ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo,
secondo  il  facsimile  allegato  al  presente  bando (allegato 1), e
debitamente  sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine
perentorio  del  31 luglio  2007  alle direzioni regionali del lavoro
territorialmente  competenti,  nonche'  presso  la  Regione Sicilia -
Servizio  ispettorato  regionale  del lavoro di Palermo e le Province
autonome di Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento -
Servizio lavoro.
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   entro   il   termine
sopraindicato.  A  tal  fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale accettante.
    I  candidati  possono  sostenere  l'esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica.
    Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare:
      1): a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
          b) residenza anagrafica;
           c) recapito  presso  il  quale desidera vengano inviate le
comunicazioni  relative  al  concorso,  con  l'esatta indicazione del
codice  di  avviamento  postale,  nonche'  il recapito telefonico. Il
candidato  e'  tenuto  a  comunicare  tempestivamente ogni variazione
della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
    L'Amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il caso
di  dispersione  di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione  del  recapito da parte del candidato o di mancata oppure
tardiva  comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda,  ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto  di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  nel  caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
      1): d) di  essere  cittadino italiano o di godere delle deroghe
di cui all'art. 3, 2° comma, lettera a), della legge 12/79.
      2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
        diploma di laurea in:
          giurisprudenza;
          economia e commercio;
          scienze politiche;
          sociologia;
          scienze economico-marittime;
          economia marittima e dei trasporti;
          commercio internazionale e mercati valutari;
          scienza dell'amministrazione;
        diplomi post-secondario di scuola diretta a fini speciali per
consulenti  del  lavoro  e universitario triennale per consulenti del
lavoro;
        diploma  di  maturita' e diploma di esame di Stato conclusivo
dei corsi di istruzione secondaria superiore di:
          liceo classico;
          liceo scientifico;
          liceo linguistico;
          liceo artistico I e II sezione;
          istituto magistrale;
          istituto   d'arte   (cui   converge  il  titolo  di  studio
«Maturita'   d'Arte   applicata»   -   sezione   Arti  della  grafica
pubblicitaria e della fotografia);
          tecnico grafico pubblicitario;
          istituto   professionale  industria  artigianato  indirizzo
tecnico industrie elettriche ed elettroniche;
          tecnico delle industrie molitorie;
          istituto  tecnico  per  le attivita' sociali (gia' istituto
tecnico  femminile  cui  converge  il  titolo  di  studio «Diploma di
istruzione  secondaria  superiore  ad  indirizzo  attivita' sociali -
specializzazione Dirigenti di comunita»);
          diploma  di  istruzione  secondaria  superiore ad indirizzo
elettronica e telecomunicazioni;
          istituto  tecnico  per  ragioniere  e  perito  commerciale,
perito   per   il   commercio   con   l'estero,   perito  commerciale
programmatore e perito commerciale ad indirizzo mercantile;
          istituto tecnico per geometra;
          istituto tecnico nautico;
          istituto tecnico aeronautico;
          istituto tecnico per perito agrario;
          istituto  tecnico  per perito aziendale e corrispondente in
lingue estere;
          istituto tecnico per perito industriale capotecnico;
          istituto tecnico per perito per il turismo;
          istituto   professionale   per   tecnico   della   gestione
aziendale;
          istituto professionale per tecnico dei servizi turistici;
          istituto   professionale  per  tecnico  dei  servizi  della
ristorazione;
          istituto professionale per tecnico dei servizi sociali;
          istituto   professionale   per   tecnico   delle  attivita'
alberghiere;
          istituto professionale per agrotecnico;
          istituto professionale per analista contabile;
          istituto professionale per operatore commerciale;
          istituto   professionale   per  operatore  commerciale  dei
prodotti alimentari;
          istituto professionale per operatore turistico;
          istituto professionale per segretario di amministrazione;
          istituto  professionale  per i servizi indirizzo assistente
comunita' infantile;
          istituto tecnico per odontotecnici;
          diploma   di  maturita'  «tecnico  di  laboratorio  chimico
biologico»;
          istituto professionale cinematografia e TV.
    Possono essere, altresi', ritenuti validi i diplomi di istruzione
secondaria,  ancorche' non inseriti nell'elenco di cui sopra, purche'
l'interessato  dimostri  di  avere  frequentato  un  corso  di scuola
secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma
didattico  preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche
ovvero  risponda  a  connotazioni  di  largo  interesse sociologico e
persegua  un  obiettivo  formativo  generale  avendo a riferimento le
«Humanae  scientiae»  (parere C.d.S., Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre
1998).
    I  candidati cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio economico europeo e della
Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in
uno  Stato  diverso  dall'Italia dovranno documentare ovvero produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
aver   ottenuto  in  Italia,  dagli  organi  competenti,  un  formale
provvedimento  di  equipollenza  (ai  sensi  dell'art. 13 della legge
n. 29  del  25 gennaio  2006)  con  uno dei titoli sopra indicati. Il
provvedimento  di  equipollenza  puo' essere autocertificato ai sensi
della normativa vigente.
    I   cittadini  di  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea,  ivi
compresi  i  cittadini italiani, potranno richiedere un provvedimento
di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      3)  di  essere  in  possesso  o di aver richiesto al competente
consiglio  provinciale  dei  consulenti  del lavoro il certificato di
compimento  del  praticantato,  che,  nella  seconda  ipotesi, dovra'
essere  comunque  prodotto dal candidato entro e non oltre la data di
inizio delle prove scritte.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione agli esami.
    Alla  domanda  devono  essere  allegati, a pena di non ammissione
all'esame:
      a) certificato   di  compimento  del  biennio  di  praticantato
rilasciato  dal competente consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7
del  decreto  ministeriale  3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4,
del  decreto  ministeriale  2  dicembre  1997  e  succ.  mod., ovvero
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
      b) ricevuta  attestante il pagamento della tassa di Euro 49,58,
dovuta  ai  sensi  dell'art. 4  della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
nonche'  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
21 dicembre  1990,  da  versarsi  con  le modalita' di cui al decreto
legislativo 237/97, (codice tributo 729 T).
    Il  candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della  responsabilita'  penale  cui  puo'  andare incontro in caso di
dichiarazioni  mendaci  o  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti a
verita'   (art. 76   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 e art. 489 c.p).
    I  candidati  sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei  requisiti  dichiarati  da  parte  degli  Uffici  competenti alla
ricezione  delle  domande,  ai  sensi  e  per gli effetti di cui agli
articoli 71   e  75  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.