Art. 6.
    Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto, si osservano,
sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  (Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
nonche'  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  («Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi») e succ. mod. e int.