Art. 7.
    Ciascun  commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per  ogni  materia  o  gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
    La  somma  dei  punti assegnati al candidato divisa per il numero
dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna
prova  scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
orale.
    Sono  ammessi  alla  prova orale i candidati che hanno conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
    Sono  dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.