Art. 2.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di cui all'art. 3, punto 12, del d.P.R. n. 117 del
2000,   concernenti   i   componenti   elettivi,   nelle  commissioni
giudicatrici  subentra  il  docente non eletto che abbia riportato il
maggior numero di voti.