Art. 2. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'art. 3, punto 12, del d.P.R. n. 117 del 2000, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.