Art. 4. Commissioni esaminatrici 1. Alla valutazione dei titoli del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1, provvede una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale per il Personale Militare composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente o grado corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, membro esperto del settore; c) un impiegato dell'Area C designato dalla Direzione generale per il Personale Militare, membro; d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Aeronautica, segretario senza diritto di voto. 2. La Commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al successivo art. 5, del presente bando.