Art. 4.

                      Commissioni esaminatrici

    1.  Alla  valutazione  dei titoli del personale di cui al comma 1
dell'articolo  1,  provvede una Commissione esaminatrice nominata dal
Direttore generale per il Personale Militare composta da:
      a) un  ufficiale  di  grado  non inferiore a Colonnello o grado
corrispondente,   nominato   su   proposta   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica, Presidente;
      b) un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Tenente o grado
corrispondente,   nominato   su   proposta   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica, membro esperto del settore;
      c) un  impiegato dell'Area C designato dalla Direzione generale
per il Personale Militare, membro;
      d) un   sottufficiale   appartenente   al   ruolo   marescialli
dell'Aeronautica, segretario senza diritto di voto.
    2.  La  Commissione  esaminatrice procedera' alla valutazione dei
titoli  secondo  i  criteri di cui al successivo art. 5, del presente
bando.