Art. 10.

                           Borse di studio

    Ai   dottorandi  con  reddito  annuo  personale  complessivo  non
superiore a Euro 15.000,00, e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria,   una   borsa   di   studio  di  importo  lordo  pari  a
Euro 10.561,54.  A  parita'  di  merito  prevale la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno  all'estero,  e  comunque  non  nel  Paese  di
provenienza, nella misura non inferiore al 50 per cento.
    Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la
tassa   regionale   per   il   diritto  allo  studio,  il  premio  di
assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a
Euro 122,62).