IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,   con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  relativo  alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
    Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed
integrata  dalla  legge  11 febbraio  2005,  n. 15, concernente nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 604, recante
norme regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi
relativamente al Ministero degli affari esteri;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  concernente  il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma
degli  istituti  italiani  di  cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero;
    Visto  il  decreto  interministeriale  18 ottobre  2006,  n. 292,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale,  del  14 dicembre  2006,  n. 290, con il quale - sentito il
parere  espresso  il 20 febbraio 2006 dalla Commissione nazionale per
la   promozione  della  cultura  italiana  all'estero  per  la  parte
concernente  la  disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della legge
n. 401/1990  - e' stato adottato il regolamento recante la disciplina
per   il   reclutamento  del  personale  dell'area  della  promozione
culturale,   area  funzionale  C,  posizione  economica  C1,  profilo
professionale di «addetto/coordinatore linguistico»;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto l'addetto/coordinatore linguistico per la
promozione culturale all'estero, posizione economica C1, in quanto le
funzioni   proprie   dell'addetto/coordinatore  della  suddetta  area
esigono  il  pieno  possesso  del requisito della vista, per prestare
servizio  sia  nella  sede  centrale  che  negli istituti italiani di
cultura all'estero;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso di cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  l'art. 1,  comma  1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente  del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non si puo'
prescindere  dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli  del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede  in  applicazione  dell'art. 16  della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista  la  legge  28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
    Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento  della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare  laddove  si  stabilisce  che  «alle procedure relative a
qualifiche  e  profili professionali per i quali e' richiesto il solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della  nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  ed  in
particolare  gli  articoli 1,  35,  36,  37,  38  e 57, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Assolti  gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in    materia    di   mobilita'   del   personale   delle   pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il  regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e   dell'art. 181,   comma   1,  lettera  a)  del  succitato  decreto
legislativo;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001;
    Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005  e  biennio  economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 1° marzo
2004,  n. 89,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2004,  concernente  la rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero  degli  affari  esteri,  ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2
della succitata legge n. 289;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 283  del
5 dicembre  2005,  concernente  la  rideterminazione  delle dotazioni
organiche  del  personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle  aree  funzionali,  alle  posizioni  economiche  ed  ai  profili
professionali  del  Ministero  degli affari esteri, con esclusione di
quello della carriera diplomatica;
    Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante «disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
26 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 216  del
16 settembre  2005,  con il quale il Ministero degli affari esteri e'
stato  autorizzato  ad  avviare  le  procedure di reclutamento per la
copertura  di  venti posti di addetto/coordinatore linguistico per la
promozione culturale all'estero, posizione economica C1 del Ministero
degli affari esteri,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti
posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale
all'estero, posizione economica C1 del Ministero degli affari esteri.
    2.  A  norma  dell'art. 167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso
e'  riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a
tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari  e  gli  Istituti  italiani  di  cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
    3.  A  norma  dell'art. 18,  comma  6,  del  decreto  legislativo
8 maggio  2001,  n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1,
lettera c),  del  decreto  legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30%
dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
in  ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate,
congedati  senza  demerito  anche  al  termine o durante le eventuali
rafferme  contratte  nonche'  agli  ufficiali di complemento in ferma
biennale  e  agli  ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove in possesso dei requisiti
previsti dal bando.
    4.  Coloro  che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
    5.   I   posti  riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate  categorie  di  riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.