Art. 13.

             Modalita' e calendario delle prove d'esame

    1.  I  candidati  devono presentarsi alle prove d'esame muniti di
documento  di  riconoscimento  valido e di penna ad inchiostro nero o
blu.  I  candidati  non  possono portare telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici,   carta  da  scrivere,  appunti  manoscritti,  libri  o
pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili.
    2.  La  sede,  il giorno e l'orario in cui avra' luogo il test di
preselezione  saranno  resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
del  30 marzo  2007  e  sul  sito Internet del Ministero degli affari
esteri  (www.esteri.it,). Tali comunicazioni hanno valore di notifica
a   tutti   gli   effetti.   Pertanto  coloro  che  non  hanno  avuto
comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti
a  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e nell'ora resi noti nella
summenzionata  Gazzetta  Ufficiale  e sul sito Internet del Ministero
degli affari esteri.
    3.  Nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale  del  30 marzo  2007  e'
pubblicato  il  calendario  di  svolgimento delle prove scritte ed e'
resa  nota  la  data di pubblicazione sul sito Internet del Ministero
degli   affari  esteri  (www.esteri.it),  dell'elenco  dei  candidati
ammessi  a  sostenerle. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a
tutti gli effetti.
    La  data  di  pubblicazione  sul  sopraccitato  sito Internet del
Ministero  degli  affari  esteri  dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte sara' resa nota altresi' dalla commissione
esaminatrice  prima  dell'inizio  del  test di preselezione. Anche in
questo  caso  tale  comunicazione  ha  valore di notifica a tutti gli
effetti.
    4.  Qualora  per  motivi organizzativi alla data suddetta non sia
possibile  fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta
Ufficiale  sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
    5.  Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di
cui al precedente art. 10, l'avviso per la presentazione al colloquio
stesso  e'  dato individualmente almeno venti giorni prima della data
in  cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi'
l'indicazione  del  voto riportato dall'interessato in ciascuna delle
prove  scritte.  Le  sedute  delle prove orali si svolgono in un'aula
aperta al pubblico.