Art. 16.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    1.  Il  superamento  del  concorso  non  costituisce  garanzia di
assunzione,  essendo la stessa subordinata alla previa autorizzazione
da  parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  assunzione di personale nella
pubblica Amministrazione.
    2.  Il  candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare  un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno e
indeterminato,  per  l'assunzione  nell'area  funzionale C, posizione
economica C1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli
affari esteri, ai sensi della normativa vigente.
    3.   Ai   fini   dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'assunzione, il vincitore deve presentare all'Ufficio
V  della  Direzione  generale  per  il personale, entro trenta giorni
dalla data di ricezione di una specifica richiesta in tal senso:
      1)   una   dichiarazione,   sottoscritta   sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,  attestante  che gli
stati,   fatti   e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati  nella  domanda  di ammissione al concorso, non hanno
subito  variazioni.  A  norma  dell'art. 71  del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 445,  l'amministrazione effettuera'
idonei  controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni  con  le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;
      2)  un  certificato  medico, di data non antecedente a sei mesi
dalla  data  di ricezione della predetta richiesta, dal quale risulti
che  egli  e'  fisicamente  idoneo  allo  svolgimento  delle funzioni
proprie    del   profilo   professionale   di   «addetto/coordinatore
linguistico  per  la  promozione  culturale  all'estero»  sia  presso
l'amministrazione  centrale  che  in sedi estere, ivi comprese quelle
con  caratteristiche  di  disagio.  Il certificato medico deve essere
rilasciato  dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero,
se  il  candidato  risiede  o si trova temporaneamente all'estero per
motivi  di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita'
diplomatica  o  consolare  italiana,  cui  spetta  di autenticarlo ed
eventualmente   tradurlo.   La   qualita'   di   medico   di  fiducia
dell'autorita'  diplomatica  o  consolare  deve  essere  attestata in
maniera      esplicita      dall'autorita'      medesima     all'atto
dell'autenticazione.  Ecura  del  candidato richiedere il rilascio di
tale  attestazione  all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
    4.   Al   momento  dell'assunzione,  il  vincitore  deve  inoltre
presentare  una  dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53  del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.
    5.  Se  il  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.