Art. 18.

                        Norma di salvaguardia

    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   10 gennaio   1957,   n. 3   e  successive  modifiche  ed
integrazioni  nonche'  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
    2.  Il  presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio  presso  il  Ministero  per  il  visto di competenza e sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
    Roma, 10 gennaio 2007
                  Il Direttore generale per il personale: Massolo