Art. 18. Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 10 gennaio 2007 Il Direttore generale per il personale: Massolo