Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto del
direttore  generale per il personale ed e' composta da un consigliere
di  Stato,  ovvero  da  un  magistrato  o  avvocato  dello  Stato  di
corrispondente  qualifica,  o da un dirigente generale od equiparato,
anche  a  riposo,  con funzioni di presidente, e da due esperti nelle
materie oggetto del concorso.
    2.  Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri
aggiunti per particolari discipline.
    3.  Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario  del  Ministero  degli  affari  esteri  di  qualifica non
inferiore a C2.