Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per il personale ed e' composta da un consigliere di Stato, ovvero da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a C2.