Art. 9.

                            Prove scritte

    1. Le prove d'esame scritte consistono in:
      a) una  composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte
del  candidato  del  patrimonio  culturale  italiano,  in particolare
dell'Ottocento  e  del  Novecento,  nei  campi  letterario,  storico,
artistico, musicale e dello spettacolo;
      b) un  tema  su  di  un  argomento di attualita' internazionale
nella  lingua  straniera  prescelta  dal  candidato  tra le seguenti:
francese,  inglese,  spagnola,  tedesca,  araba,  russa e portoghese,
inteso ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato della
lingua  prescelta.  Per tale prova e' consentito l'uso del dizionario
bilingue.
    2.  I candidati dispongono di cinque ore per svolgere la prova di
cui  al  precedente comma 1, lettera a), e di tre ore per svolgere la
prova di cui al precedente comma 1, lettera b).
    3.  Alla  prova  d'esame orale sono ammessi i candidati che hanno
riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna delle
prove scritte.
    4. L'avviso per la presentazione alla prova d'esame orale e' dato
ai  singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono  sostenerla  ed  e'  loro  comunicato  il  voto  riportato in
ciascuna delle prove scritte.