Art. 9. Prove scritte 1. Le prove d'esame scritte consistono in: a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo; b) un tema su di un argomento di attualita' internazionale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese, inteso ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta. Per tale prova e' consentito l'uso del dizionario bilingue. 2. I candidati dispongono di cinque ore per svolgere la prova di cui al precedente comma 1, lettera a), e di tre ore per svolgere la prova di cui al precedente comma 1, lettera b). 3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i candidati che hanno riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte. 4. L'avviso per la presentazione alla prova d'esame orale e' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla ed e' loro comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.