ART. 10


                 Notifica dei risultati delle prove

    1. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene  secondo  le  modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
4 maggio 2007.
    2.  Le  modalita'  di  notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le  comunicazioni  orali  fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.