ART. 10 Notifica dei risultati delle prove 1. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2007. 2. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.