ART. 12 Prove orali e tecniche 1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche: a) diritto costituzionale; b) diritto parlamentare; c) diritto amministrativo; d) diritto comunitario; e) politica economica; f) diritto civile; g) storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi, anche con riferimento ai principali avvenimenti del processo di integrazione europea; h) storia delle dottrine politiche; i) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta per la prova scritta di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b), che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua; l) utilizzo del personal computer per l'elaborazione e lo scambio di documenti, nonche' ricerca di informazioni, con particolare riguardo per le banche dati accessibili via Internet, presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare. 2. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova. 4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu' prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. 5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.