ART. 12


                       Prove orali e tecniche

    1.  I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
      a) diritto costituzionale;
      b) diritto parlamentare;
      c) diritto amministrativo;
      d) diritto comunitario;
      e) politica economica;
      f) diritto civile;
      g) storia  italiana  ed  europea  dal  1861  ad oggi, anche con
riferimento  ai  principali  avvenimenti del processo di integrazione
europea;
      h) storia delle dottrine politiche;
      i) lettura  e traduzione di un breve testo scritto nella lingua
prescelta  per  la  prova  scritta  di  cui  all'articolo 3, comma 7,
lettera  b), che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua;
      l) utilizzo  del  personal  computer  per  l'elaborazione  e lo
scambio   di   documenti,   nonche'   ricerca  di  informazioni,  con
particolare  riguardo  per  le  banche dati accessibili via Internet,
presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
    2.  A  ciascuna  delle  prove  orali  e tecniche e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti.
    3.  Tali  prove  si intendono superate se il candidato riporta in
esse  un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e non meno di
6 punti in ciascuna prova.
    4.  I  candidati  che  ne  abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda  di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove  facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco, spagnolo.
    5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu'  di  2  punti  e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo  scritto  che  costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.