ART. 16


                   Accesso agli atti del concorso

    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della  procedura  di  concorso  -  ai sensi dell'articolo 16 del Reg.
conc.  - se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni
giuridiche  direttamente  rilevanti,  inviando  la relativa richiesta
alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
    2.  L'esercizio  del  diritto di accesso puo' essere differito al
termine  della  procedura  di  concorso  per  esigenze  di  ordine  e
speditezza della procedura stessa.