ART. 16 Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'articolo 16 del Reg. conc. - se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice. 2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.