ART. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilita', alternativamente: a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo; b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica (http://www.senato.it/relazioni/21615/21699/28644/relelencoconcorsi.h tm). 2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica - Codice A10 - (via Giustiniani, n. 11 - 00186 ROMA), a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 45 giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente). 3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica. 4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere. 5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', anche penale: a) le generalita' e la residenza; b) la data e il luogo di nascita; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; f) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.); g) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e' avviato il procedimento; h) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; i) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso. 6. A pena di esclusione, i candidati, al fine di consentire la formazione della graduatoria di cui all'articolo 7, comma 1, senza necessita' di verifiche ed il conseguente celere svolgimento dell'intera procedura concorsuale, devono allegare alla domanda il certificato di laurea (in originale o in copia conforme a norma di legge, restando esclusa la possibilita' di allegare dichiarazioni sostitutive) con l'indicazione del voto finale, degli esami sostenuti e della votazione riportata per ciascuno di essi, nonche' - se intendono farlo valutare ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 7, comma 1 - il certificato che attesti il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (in originale o in copia conforme a norma di legge, restando esclusa la possibilita' di allegare dichiarazioni sostitutive); qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero devono essere allegate, sempre a pena di esclusione, le prescritte dichiarazioni di equipollenza. 7. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare: a) il tema - scelto tra i seguenti: diritto comunitario o politica economica - oggetto della prova scritta di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c); b) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese -- nella quale intendono sostenere la prova scritta e la prova orale obbligatoria di lingua straniera; c) le lingue - scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova scritta e la prova orale obbligatoria di lingua straniera -- nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera; d) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono provvisti. 8. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 9. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu' rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.