ART. 5


                  Cause di esclusione dal concorso

    1.  I  candidati  che  non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti  o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
    2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
      a) che non siano cittadini italiani;
      b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c)  che non siano in possesso del requisito di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c);
      d)  che  non  abbiano  allegato  alla domanda il certificato di
laurea  (in  originale  o  in  copia  conforme  a norma di legge, non
essendo  ammessa  l'allegazione  di  dichiarazioni  sostitutive)  con
l'indicazione   del  voto  finale,  degli  esami  sostenuti  e  della
votazione riportata per ciascuno di essi;
      e)  che  non abbiano allegato le dichiarazioni di equipollenza,
rilasciate  dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio
conseguiti  all'estero  con la laurea di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  c), da cui devono risultare, altresi', a quale dei giudizi o
delle   votazioni  previsti  per  la  suddetta  laurea  equivalga  la
valutazione  riportata nel titolo di studio conseguito all'estero gli
esami sostenuti e la votazione riportata per ciascuno di essi;
      f)  che  abbiano  un'eta'  superiore  a  35  anni (ovvero 45 se
dipendenti di ruolo del Senato);
      g) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
      h)  che  non  abbiano  indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
      i)  che  non  abbiano  indicato  nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
      l)   che   non  abbiano  indicato  nella  domanda  il  possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego.
    3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo  parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non  abbiano  allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare  le  domande  di  partecipazione  al  concorso. Le predette
integrazioni  sono  prese  in  considerazione  soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  pervengano  entro il
termine di 45 giorni dalla medesima data.
    4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la  regolarizzazione  delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano  omesso,  totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni   prescritte   ovvero  non  abbiano  allegato  tutti  i
documenti  richiesti  dal  bando. La medesima disposizione si estende
alle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma 9, del presente
bando.
    5.  I  termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno
di  scadenza  e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo
giorno  seguente  non  festivo.  I  giorni  festivi  si computano nel
termine.
    6.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in  qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la  mancanza  di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.