ART. 6


                      Commissione esaminatrice

    1.   La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  successivo
decreto, ai sensi dell'articolo 3 Reg. conc.
    2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per le prove tecniche.
    3.   Per  la  correzione  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.