ART. 6 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 3 Reg. conc. 2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove di lingua e per le prove tecniche. 3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.