ART. 8 Diario delle prove orali e tecniche 1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove scritte avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2007. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'. 3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili - assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.