ART. 8


                 Diario delle prove orali e tecniche

    1.  La comunicazione del diario delle prove successive alle prove
scritte   avviene   secondo  le  modalita'  indicate  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  4 maggio  2007.  Tale  comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
    2.  La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
    3.  Tutte  le  comunicazioni  -  sia  a  mezzo  di  affissione  o
pubblicazione,  sia  a  mezzo  di  raccomandata  o modalita' simili -
assumono  valore  di  notifica  a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali  fornite  ai  candidati  durante  lo  svolgimento  delle  prove
assumono   valore   di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  anche  con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.