Art. 2. D o m a n d a Nella domanda l'aspirante dovra' indicare: a) cognome, nome, data, luogo di nascita; b) comune e indirizzo di residenza; c) la procedura a cui intende partecipare; d) il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente; e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante, comportera' l'esclusione dalla procedura in oggetto; g) il possesso del diploma di laurea necessario per l'ammissione al concorso, la data e l'Universita' in cui e' stato conseguito, la votazione; h) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica; i) l'iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici precisando la Provincia; j) il possesso del requisito specifico di ammissione previsto all'art. 1 punto 4 del presente bando; k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini); l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; m) la precisa indicazione del domicilio (recapito, via, localita', C.A.P. e numero di telefono con prefisso) al quale inviare le comunicazioni inerenti al concorso. Si fa presente che: eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario l'Amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' se il destinatario e' irreperibile presso l'indirizzo comunicato. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata al precedente punto a). La domanda dovra' essere sottoscritta da parte del diretto interessato. N.B.: 1. La mancata sottoscrizione della domanda, ovvero la omessa indicazione nella stessa anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dall'avviso, determina l'esclusione dalla procedura di che trattasi. 2. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicita', la rettifica non e' consentita e il provvedimento favorevole non potra' essere emesso.