Art. 2.
                               Domanda
     Nella domanda l'aspirante dovra' indicare:
      a) cognome, nome, data, luogo di nascita;
      b) comune e indirizzo di residenza;
      c) la procedura a cui intende partecipare;
      d) il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;
      e)  il  Comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      f)  le  eventuali  condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato  condanne  penali.  L'omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano  effettivamente  condanne  penali a carico dell'aspirante,
comportera' l'esclusione dalla procedura in oggetto;
      g)   il   possesso   del   diploma  di  laurea  necessario  per
l'ammissione  al  concorso,  la  data e l'universita' in cui e' stato
conseguito, la votazione;
      h)    il   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della
professione  medico  chirurgica  l'iscrizione  all'albo professionale
dell'Ordine dei medici precisando la provincia;
      i)  il  possesso del requisito specifico di ammissione previsto
all'art. 1 punto 4 del presente bando;
      j)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli
uomini);
      l)   i   servizi   prestati  come  impiegati  presso  pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
      k) la   precisa   indicazione  del  domicilio  (recapito,  via,
localita', c.a.p. e numero di telefono con prefisso) al quale inviare
le comunicazioni inerenti al concorso.
    Si fa presente che:
      eventuali  variazioni  di  indirizzo dovranno essere comunicate
tempestivamente.  In caso contrario l'amministrazione e' sollevata da
qualsiasi  responsabilita'  se il destinatario e' irreperibile presso
l'indirizzo comunicato;
      in  caso  di  mancata  indicazione  vale,  ad  ogni effetto, la
residenza dichiarata al precedente punto a).
    La  domanda  dovra'  essere  sottoscritta  da  parte  del diretto
interessato.
    N.B.:  1.  La  mancata  sottoscrizione  della  domanda, ovvero la
omessa  indicazione nella stessa anche di un solo requisito, generale
e  specifico,  o  di  una  delle  dichiarazioni  aggiuntive richieste
dall'avviso, determina l'esclusione dalla procedura di che trattasi.
    2.  In  caso  di  accertamento  di  indicazioni non rispondenti a
veridicita',  la  rettifica  non  e'  consentita  e  il provvedimento
favorevole non potra' essere emesso.