Art. 2. Domanda Nella domanda l'aspirante dovra' indicare: a) cognome, nome, data, luogo di nascita; b) comune e indirizzo di residenza; c) la procedura a cui intende partecipare; d) il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente; e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante, comportera' l'esclusione dalla procedura in oggetto; g) il possesso del diploma di laurea necessario per l'ammissione al concorso, la data e l'universita' in cui e' stato conseguito, la votazione; h) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica l'iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici precisando la provincia; i) il possesso del requisito specifico di ammissione previsto all'art. 1 punto 4 del presente bando; j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini); l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. k) la precisa indicazione del domicilio (recapito, via, localita', c.a.p. e numero di telefono con prefisso) al quale inviare le comunicazioni inerenti al concorso. Si fa presente che: eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario l'amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' se il destinatario e' irreperibile presso l'indirizzo comunicato; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata al precedente punto a). La domanda dovra' essere sottoscritta da parte del diretto interessato. N.B.: 1. La mancata sottoscrizione della domanda, ovvero la omessa indicazione nella stessa anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dall'avviso, determina l'esclusione dalla procedura di che trattasi. 2. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicita', la rettifica non e' consentita e il provvedimento favorevole non potra' essere emesso.