Art. 11.

                        Titoli di preferenza

    1.  A  parita'  di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 12,  si  terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli di preferenza
eventualmente  indicati  nella  domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
      a) i  figli  dei  decorati  dell'ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
      b) i  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o  infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
      c) i figli di militari di carriera delle Forze armate;
      d) i   figli   di  ufficiali  e  sottufficiali  di  complemento
richiamati  in  temporaneo  servizio  che  per  il  servizio prestato
abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
      e) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato;
      f) i  figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari
dello Stato.
    2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito  il  candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo  dell'art.  3,  comma  7,  della  legge n. 127/1997, aggiunto
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    3.  I  titoli  di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.