Art. 11. Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) i figli dei decorati dell'ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) i figli di militari di carriera delle Forze armate; d) i figli di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza; e) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato; f) i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 3. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.