Art. 16. Arruolamento e obblighi di servizio 1. Gli allievi, appena raggiunto il 16° anno di eta', dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. 2. Gli allievi che al raggiungimento del 16° anno non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare. 3. Gli allievi che all'atto dell'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio militare non si trovino nelle condizioni volute per essere arruolati - e sempreche' si presuma che possano raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su proposta motivata del Comandante della Scuola militare. In caso contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 4. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati. Gli allievi che non avranno tratto profitto da tali istruzioni potranno essere rinviati in famiglia d'autorita', anche durante il corso dell'anno scolastico.