Art. 11.

                       Valutazione dei titoli

    1. Saranno valutati dalla Commissione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera  a), i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad
entrambe le prove scritte e prima della correzione delle stesse.
    2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda  di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda stessa
(le  pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda), nonche' di
quelli  risultanti  dalla documentazione matricolare e caratteristica
di  cui  all'art. 5,  la  Commissione  disporra'  di  un punteggio di
10/30i, cosi' ripartiti:
      a) servizio   prestato   presso   Enti/Reparti   dell'Arma  dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre ovvero, per la
specialita'  medicina  aver conseguito il diploma di laurea a seguito
della  frequenza  dei  corsi  presso  l'Accademia di sanita' militare
interforze  e  per le specialita' amministrazione, telematica e genio
aver  conseguito  il  diploma di laurea a seguito della frequenza dei
corsi presso le Accademie delle Forze armate: fino a 2 (due) punti;
      b) voto   della   laurea   specialistica   richiesta   per   la
partecipazione al concorso: fino a 4 (quattro) punti;
      c) diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca, master ed
altri  titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di
studio  richiesto  per  la partecipazione al concorso: fino a 2 (due)
punti.  Saranno tenute in maggiore considerazione le specializzazioni
ritenute di interesse istituzionale per l'Amministrazione;
      d) pubblicazioni  a  stampa  di  carattere tecnico-scientifico,
attinenti  lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate
in  riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle tesi di laurea, di
specializzazione   o   di   dottorato.   Per   quelle   prodotte   in
collaborazione  la valutabilita' della singola pubblicazione avverra'
solo  ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli
autori: fino ad 1 (un) punto;
      e) servizio   militare,   nonche'   servizio,   attivita'   e/o
collaborazioni  prestati  alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino ad 1 (un) punto.
    3.  La Commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri  Centro  Nazionale  di  Selezione  e Reclutamento-Ufficio
reclutamento   e  concorsi  i  nominativi  del  personale  del  ruolo
ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri  di  eta' superiore ai 32 anni
dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti
informativi,  sia  stato  rilevato  il  difetto  del  requisito della
qualita'  del  servizio  prestato  nell'ultimo  biennio,  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettera h).
    4.  Detto  personale  sara'  escluso dal concorso dalla Direzione
Generale  per  il  personale  militare,  indipendentemente dall'esito
delle  prove  scritte  di  cui  all'art. 10,  sostenute  prima  della
valutazione dei titoli da parte della Commissione.