Art. 15.

      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

    1.  Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  di  cultura
tecnico-professionale  i  concorrenti  risultati  idonei  alle  prove
scritte,  alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari
ed a quelli attitudinali.
    2.  La prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi
delle  rispettive  specialita' riportati nel gia' citato Allegato «B»
al  presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno
resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
    3.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
orale,  nonche'  quelli  che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi  dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il  giorno  stesso della prova, sara' valutato ai fini dell'eventuale
riconvocazione.  A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi  richiesta  di  riconvocazione  (a mezzo telegramma o fax al
n. 06/3356.6906)  entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con
la  data di approvazione della graduatoria finale di merito di cui al
precedente art. 6, comma 3.
    4.  La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30i.
    5.  La  prova  orale  facoltativa di lingua straniera, per i soli
concorrenti  che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato Allegato «B» al presente decreto.
    6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una
votazione  in  trentesimi,  da  0  a 30, alla quale corrispondera' il
seguente  punteggio  utile per la formazione delle graduatorie di cui
all'art. 17:
      - da 0 a 17,999/30i = punti 0;
      - da 18/30i a 20,999/30i = punti 0,25;
      - da 21/30i a 23,999/30i = punti 0,50;
      - da 24/30i a 26,999/30i = punti 0,75;
      - da 27/30i a 30/30i = punti 1,00.