Art. 16.

                     Spese di viaggio e licenza

    1.  Le  spese  per  i  viaggi  da  e  per  le sedi delle prove ed
accertamenti  previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a carico
dei concorrenti.
    2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami  militari,  sino  ad  un  massimo di trenta
giorni,  nei  quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento
delle  prove  e  degli accertamenti di cui all'art. 6, nonche' quelli
necessari  per  il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove  ed  accertamenti  ed  il  rientro  alla  sede  di servizio. In
particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la  licenza ordinaria,
potra'  essere  concessa  nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione  della  prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte.