Art. 17.

                             Graduatoria

    1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione in
base   alla   ripartizione   dei   posti   per  specialita'  indicata
nell'art. 1,  comma  2,  del  presente decreto. Il punto di merito di
ciascun concorrente sara' costituito dalla somma:
      - dei voti riportati nelle due prove scritte;
      -  del  punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 11;
      - del voto riportato nella prova orale;
      -   dell'eventuale   punteggio   riportato  nella  prova  orale
facoltativa di lingua straniera.
    2.  La  graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel
decreto   di   approvazione  della  graduatoria  per  le  specialita'
amministrazione,  sanita'  -  medicina,  telematica  specializzazioni
telecomunicazioni ed informatica, di cui all'art. 1, comma 2, lettere
a), b), c), e d), si terra' conto della riserva di posti prevista per
gli  ufficiali  di  complemento  che  abbiano prestato senza demerito
servizio  di  prima  nomina  nell'Arma  dei  carabinieri  e  per  gli
ufficiali  in  ferma prefissata dell'Arma stessa che abbiano prestato
senza demerito servizio per almeno 18 mesi. I posti eventualmente non
ricoperti  dai  riservatari  saranno  devoluti  a  favore degli altri
concorrenti  secondo l'ordine della graduatoria di merito di ciascuna
delle citate specialita'.
    3.  Nel decreto di approvazione della graduatoria, fermo restando
quanto  indicato  nel  precedente  comma  2,  a parita' di merito, si
terra'  conto  dei  titoli  di  preferenza dichiarati dai concorrenti
nella domanda di partecipazione al concorso.
    4.  Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel   Giornale   Ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  Italiana.  Il  decreto  di
approvazione  della  graduatoria  sara'  inoltre  pubblicato,  a puro
titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».